Affari legali

AFFARI LEGALI. Continuiamo a parlare di trust

Come si regola l'Italia

Nell’ultimo articolo di questa sezione abbiamo parlato di un istituto proprio del diritto anglosassone e contemplato anche in Italia, malgrado l’assenza di una specifica normativa di riferimento, grazie alla Convenzione dell’Aja entrata in vigore nel 1992: il trust.

Fermo restando quanto già asserito circa le finalità e le tipologie di tale istituto, è bene evidenziare come la giurisprudenza abbia stigmatizzato in proposito alcuni principi; in primo luogo si rileva come sia stata a più riprese affrontata la problematica concernente la sua ammissibilità nel nostro ordinamento e la possibilità che sia contrario a norme interne.

Il passo principale consiste nel valutare, oltre al fatto che non eluda disposizioni imperative, se un trust consenta di raggiungere scopi cui non è fattibile addivenire mediante istituti conosciuti e regolamentati nel nostro paese.

Ad emettere sentenze pilota in materia, è stato a più riprese il Tribunale di Bologna, che già nell’anno duemila ordinava al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione del trasferimento di proprietà immobiliare al trustee, figura precedentemente analizzata, che in un primo momento era stata invece negata.

A voler essere precisi, il trust si affaccia timidamente in Italia, nonostante i numerosissimi detrattori, grazie ad una sentenza della Suprema Corte risalente addirittura al febbraio del lontano 1899, con la quale si concretizzava la delibazione di un trust costituito da uno straniero e avente ad oggetto taluni beni situati in Sardegna.

Successivamente all’approvazione della Convenzione dell’Aja viene poi chiarito, questa volta da un tribunale toscano, che non solo il trust debba essere considerato assolutamente ammissibile, ma in forza dell’art. 11 della Costituzione sia da riconoscersi ogniqualvolta risulti conforme alla legge regolatrice straniera.

Molteplici pronunce sottolineano inoltre che il bene conferito nel trust smette di far parte del patrimonio del soggetto disponente, che non ha più su di esso alcun sostanziale diritto, e viene inglobato nel patrimonio del trustee, anche se quest’ultimo deve attenersi al vincolo di destinazione improntato dal disponente.

Si tratta di un istituto emblematico, per certi aspetti complesso, ma decisamente efficace, se utilizzato con criterio e nel rispetto dei principi fondamentali che ne garantiscono la sopravvivenza.

Roberta Romeo

Mostra Altro

Articoli Correlati

Pulsante per tornare all'inizio