Affari legali

AFFARI LEGALI. Delibere assembleari. Quando si possono impugnare?

I contrasti all’interno del condominio sono ormai all’ordine del giorno e sempre più spesso le assemblee indette dall’amministratore sfociano in fragorosi litigi.

Sono in molti ad uscire scontenti da questi lunghissimi e sfiancanti incontri, soprattutto se ci sono delibere sulle quali non si era d’accordo.

Se da una parte è vero che nel caso in cui possa ipotizzarsi l’annullabilità della deliberazione i condomini assenti, astenuti e dissenzienti abbiano quale unico strumento di contestazione, quello di opporsi nei modi e nei termini di cui all’art. 1137 c.c., dall’altra si evidenzia come in tutte le ipotesi di nullità della decisione dell’assemblea, l’azione giudiziaria possa invece essere avviata in ogni tempo e da chiunque vi abbia interesse (ivi compresi i condomini a suo tempo favorevoli).

Questo significa che se una decisione presa dall’assemblea non convince un condomino, questi può benissimo impugnarla nei termini di legge, per la precisione entro trenta giorni dalla delibera stessa per ciò che concerne gli astenuti e i dissenzienti e dall’avvenuta comunicazione della delibera in questione per quanto riguarda gli assenti. Si sottolinea come l’azione di annullamento non sospenda affatto l’esecuzione della deliberazione, eccetto nel caso in cui venga ordinato dall’autorità giudiziaria.

Qualora invece ci si trovi di fronte a decisioni dell’assemblea affette da nullità (segnatamente quando quest’ultima si sia pronunciata su argomenti rispetto ai quali era incompetente, nell’ipotesi in cui le delibere manchino degli elementi essenziali oppure abbiano oggetto impossibile o illecito, nonché quelle che vadano ad incidere su diritti individuali, su cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ogni condomino) l’ordinamento giuridico non pone limiti di tempo all’esperimento dell’azione.

E’ il caso, ad esempio, del rendiconto viziato non da semplici errori di calcolo, ma da gravissime anomalie che lo rendano palesemente falso e, di conseguenza, affetto da nullità.

Giurisprudenza consolidata considera invece annullabili quelle delibere che abbiano vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella indicata dalla normativa di riferimento o dal regolamento condominiale, quelle che siano affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o informazione dell’assemblea.

Roberta Romeo

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