Affari legali

AFFARI LEGALI. Guida in stato di ebbrezza: spetta comunque il risarcimento del danno?

Ecco quanto affermano le normative vigenti

In tema di sinistri stradali, si è posto più volte il problema del riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno in favore dei soggetti in stato di alterazione psichica coinvolti nell’incidente.

Qualora la responsabilità dell’evento sia da attribuirsi a questi ultimi, è pacifico che l’assicurazione non paghi loro i danni subiti, ma vi sono casi in cui il guidatore, seppur sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti, non ha di fatto provocato il sinistro in questione.

Recentemente la Corte Suprema, in linea con l’orientamento finora seguito, si è espressa in senso sfavorevole al ricorrente che, risultando positivo all’alcoltest, abbia riportato gravi lesioni in un sinistro stradale non dallo stesso causato in via esclusiva.

Sotto la luce dei riflettori dunque un’ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 9448/2015, la quale – ponendosi in linea con i giudici di merito della corte territoriale di Milano – ha respinto il ricorso proposto da un automobilista che ha ritenuto di far leva sulla vessatorietà di talune clausole contrattuali, non condividendone l’assunto, anche in vista del principio generale sancito dall’art. 1900 c.c., che esclude, in mancanza di diversa pattuizione, l’obbligo del risarcimento del danno da parte dell’assicurazione.

Nella fattispecie concreta appena menzionata, il conducente in stato di ebbrezza aveva comunque un concorso di colpa nella determinazione del sinistro, ma cosa sarebbe cambiato se invece non avesse avuto alcuna responsabilità, come nel caso in cui, ad esempio, fosse stato tamponato mentre era fermo davanti ad un semaforo?

La circostanza che il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale avesse un tasso alcolemico al di sopra dei limiti previsti dalla legge – chiariscono gli Ermellini con sentenza n. 22238 del 2014 – costituisce una presunzione iuris tantum della sua responsabilità nella causazione dell’evento, che può essere però superata attraverso la prova concreta che il sinistro non sia stato cagionato dall’alterazione del guidatore.

Ciò significa semplicemente che nei rari casi in cui viene dimostrato che l’impatto non sia ascrivibile ad un’errata condotta della parte in stato di ebbrezza, a quest’ultima spetterà il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, cosa invece da escludersi categoricamente se abbia anche la minima responsabilità nella dinamica dell’incidente.

Roberta Romeo

Studio legale EGIDI
Via Lomellina n.31 – Milano
Tel 02.28381582

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Antonio Marino

Cinquantunenne ma con lo spirito da eterno ragazzo. Adoro la compagnia degli amici con la 'A' maiuscola, la buona tavola e le buone birre. Appassionato di politica ma quella con la 'P' maiuscola, sposato più che felicemente. Difetti: sono pignolo. Pregi: sono pignolo

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