Affari legali

AFFARI LEGALI. I “furbetti delle targhe estere”

Cosa prevede il Decreto Sicurezza

La recente entrata in vigore del cosiddetto “decreto sicurezza” non ha solo comportato l’introduzione di misure più rigide per contrastare il fenomeno dell’immigrazione in generale e di quella clandestina in particolare.

Il provvedimento in esame – D.L. n° 113/2018, convertito con L. n° 132/2018 – ha introdotto altresì alcune cautele, finalizzate ad impedire a tanti possessori di auto, per lo più stranieri, di eludere talune norme, soprattutto fiscali, relative al trattamento dei veicoli immatricolati in Italia.

Fra le modifiche normative atte al perseguimento del secondo obiettivo, quelle apportate all’art. 93 del Codice della Strada, come novellato dall’art. 29 bis del decreto citato, introdotto dalla relativa legge di conversione, nella parte in cui, ai commi 1 bis ed 1 ter, impone restrizioni rigorose a chi voglia circolare con autoveicolo avente targa estera, sia che lo stesso sia di di sua proprietà, sia che esso gli sia stato concesso in locazione, leasing o comodato.

Il principio generale, come delineato dalla novella del 2018, è quello per cui chi abbia trasferito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni non potrà circolare con autoveicolo immatricolato all’estero, dovendo quindi provvedere alla sua re-immatricolazione nel nostro paese, pena il sequestro del mezzo medesimo e, qualora non si proceda alla sua immatricolazione in Italia, ovvero al suo reinvio oltre confine, la confisca .

Il testo disciplina altresì le ipotesi in cui il veicolo estero sia concesso in uso al conducente da soggetto avente sede legale in uno Stato UE, ovvero in uno facente parte dello Spazio Economico Europeo (UE + Paesi EFTA, come Svizzera e Norvegia), a titolo di locazione, comodato o leasing, e che non abbia alcuna sede secondaria nel nostro Paese; in tal caso, il documento attestante l’esistenza di tale rapporto fra fruitore e concedente, sottoscritto da quest’ultimo, dovrà essere custodito a bordo, diversamente dovendosi ritenere che il conducente sia anche titolare del mezzo, con le conseguenze poc’anzi descritte.

La violazione delle disposizioni, ferma la sanzione accessoria del sequestro ed eventuale, successiva confisca, è inoltre punita con una multa di Euro 712 ad Euro 2.848, come si evince dal tenore dell’art. 93, comma 7 bis.

Senonché, il quadro normativo come appena presentato lascia “scoperte”, ad avviso di chi scrive, alcune situazioni che non rientrano, a stretto rigore, né fra le ipotesi del comma 1 bis, né fra quelle dell’art. 7 bis del C.d.S.: è il caso, per esempio, di un affidamento di autoveicolo con targa estera, da parte del titolare, residente all’estero, a cittadino italiano, in via del tutto occasionale per brevissimo periodo di tempo, senza che fra i due soggetti possa (o debba) costituirsi un rapporto giuridico fra quelli indicati nel comma 1 ter. Si immagini, ed è ipotesi tutt’altro che impossibile, che un’autovettura sia affidata ad una persona con il solo compito di condurla presso un’officina meccanica o altro esercizio similare, per l’effettuazione di interventi che si siano resi necessari.

Quid iuris, se l’occasionale affidatario incorresse in uno dei normali controlli predisposti da agenti di Polizia Stradale o Locale lungo le nostre strade?

In proposito, va detto subito che, per quanto attualmente noto, non vi sono ancora pronunce da parte di uffici giudiziari di merito, vista la recentissima introduzione della norma, risalente ai primi di dicembre 2018; le considerazioni che seguono devono essere quindi prese come semplici spunti di riflessione, che andranno incontro al vaglio dei giudici di pace, prima, e – nel caso – della Cassazione, poi.

Ciò premesso, va segnalato come il senso letterale dell’art. 93, comma 1 bis, C.d.S. faccia divieto a chiunque abbia “stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni” di “circolare con un veicolo immatricolato all’estero”. Tali locuzioni sembrano così stabilire un ben preciso elemento soggettivo di fatto in capo all’ipotetico trasgressore: e cioè che lo stesso abbia “trasferito” la residenza nel nostro Paese da oltre sessanta giorni, fatto questo che, sempre stando al dato normativo letterale, escluderebbe dall’applicazione della disposizione in oggetto coloro che si vengano a trovare alla guida di un autoveicolo con targa non italiana, ma siano stati sempre residenti nel nostro Paese.

D’altro canto, ad un’interpretazione estensiva del dettato normativo paiono ostare due motivi: in primo luogo, il principio di tassatività, del tutto analogo a quello previsto per la legge penale, che l’art. 1, comma 2, L. n° 689/1981 allarga anche alle disposizioni disciplinanti violazioni amministrative e correlate sanzioni; in secondo luogo, ed è questo motivo che sembra davvero

precludere ogni conclusione in senso contrario, il fatto che la ratio ispiratrice della norma, quale risulta dalla relazione di accompagnamento nei lavori parlamentari, sarebbe proprio quella di “colpire” in qualche modo quelle pratiche, da troppo tempo poste in essere di solito da cittadini di origine straniera, poi trasferiti in Italia, volte ad eludere alcuni obblighi, soprattutto di natura fiscale/assicurativa (si pensi, ed è il caso più frequente, al pagamento della tassa di possesso, o al cosiddetto “superbollo” previsto da noi per le auto dotate di motore termico con potenza superiore a 185 kw).

Ove si tenga conto delle due argomentazioni sopra esposte, si deve quindi ritenere illegittimo l’operato degli agenti accertatori che, sorpreso per ipotesi un malcapitato conducente occasionale di auto con targa estera, che ovviamente dimostri il carattere, appunto, del tutto isolato della circostanza in cui sia stato fermato, sanzionino quest’ultimo con la pesante multa prevista e, indirettamente, penalizzino in modo gravoso il titolare del veicolo – residente all’estero, quindi legittimo possessore del veicolo secondo la nostra normativa – sottoponendolo ad un provvedimento di sequestro.

Non resta che attendere, a questo punto, il formarsi e l’evolversi di una, si spera univoca, giurisprudenza a riguardo. Purtroppo, la formulazione in termini forse un po’ troppo vaghi delle disposizioni che delineano le condotte da sanzionare, non lascia ben sperare.

Roberta Romeo

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