Affari legali

AFFARI LEGALI. Il “riscatto” degli anni di università ai fini pensionistici

Quando è possibile?

Il cosiddetto “riscatto” degli anni trascorsi a studiare presso un ateneo rappresenta un’opzione introdotta da diversi anni, che consente ai lavoratori in possesso di una laurea di far valere ai fini del calcolo degli anni di contribuzione – e quindi anche della determinazione dell’età pensionabile, nonché dell’ammontare dell’assegno di quiescenza – il periodo impiegato nello studio per il conseguimento del titolo universitario.

Precondizione essenziale per fruire dell’istituto in questione è quella di essere effettivamente in possesso di un titolo di studio accademico, non possono essere quindi riscattati gli anni di frequenza universitaria da chi non abbia poi terminato con successo il percorso formativo. Oltre alla laurea sono però considerati validi anche i titoli ad essa equiparati.

Possono compilare la domanda di riscatto anche i soggetti inoccupati che, al momento della sua presentazione, non risultino essere mai stati iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria e che non abbiano iniziato alcuna attività lavorativa, né in Italia, né all’estero.

Non è invece fattibile chiedere il riscatto gli anni definiti “fuori corso”, né dei periodi di contribuzione effettiva, figurativa o già riscattata che risultino registrati nel fondo presso cui è inoltrata la domanda, oppure presso altri regimi previdenziali. Al contrario possono essere conteggiati i diplomi universitari con periodi di corso non inferiore a due e non superiore a tre anni; i diplomi di laurea con corsi avente durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni; i diplomi di specializzazione “post laurea”, i cui corsi abbiano durata non inferiore a due anni; i dottorati di ricerca, i cui corsi sono regolati nella durata da specifiche disposizioni di legge; infine, i titoli accademici introdotti ai sensi della L. 3.11.1999 n° 509, ossia la “laurea breve” e la “laurea specialistica”.

Una disciplina particolare è prevista per i diplomi rilasciati dagli istituti di “alta formazione artistica e musicale”. In tali casi, è possibile riscattare i nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005 – 2006, che danno luogo al conseguimento del diploma accademico di primo e secondo livello, del diploma di specializzazione o del diploma accademico di formazione, equiparato al dottorato di ricerca.

Il riscatto può riguardare tanto l’intera durata del corso (con i limiti già visti), quanto solo taluni periodi; dal 12.07.1997 è possibile riscattare due o più corsi di laurea, anche se relativi a periodi anteriori a quella data. Una volta che l’operazione sia stata perfezionata, non è più possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione accreditata a seguito del pagamento del relativo onere, come si evince dalla comunicazione INPS n° 22427/20098).

Più complesso è il discorso per i titoli di studio ottenuti all’estero, argomento che tratteremo nel prossimo articolo di questa sezione.

Roberta Romeo

Studio legale EGIDI
Via Lomellina n.31 – Milano –
Tel. 02.28381582

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Antonio Marino

Cinquantunenne ma con lo spirito da eterno ragazzo. Adoro la compagnia degli amici con la 'A' maiuscola, la buona tavola e le buone birre. Appassionato di politica ma quella con la 'P' maiuscola, sposato più che felicemente. Difetti: sono pignolo. Pregi: sono pignolo

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