Affari legali

AFFARI LEGALI. Infortuni e malattie professionali mortali

I diritti dei prossimi congiunti

E’ noto che i prossimi congiunti dei deceduti percettori di trattamento pensionistico INPS abbiano diritto alla cosiddetta “reversibilità”, ossia ad essere destinatari, entro determinati limiti, di un assegno periodico, erogato dall’Ente Previdenziale, pari ad una frazione di quello corrisposto all’originario avente diritto, poi venuto a mancare.

Simile, sotto certi aspetti, è l’istituto previsto per i congiunti dei lavoratori deceduti a causa di infortuni e malattie professionali. In questo caso, il soggetto erogante non è l’INPS, bensì l’INAIL ed il trattamento ha come presupposto essenziale, il fatto che la morte del lavoratore (o ex lavoratore, riconosciuto invalido per infortunio o malattie professionale) sia sopravvenuta per effetto di evento infortunistico o patologia causati dallo svolgimento dell’attività lavorativa.

In tale ipotesi, tuttavia, il congiunto non “eredita” – il termine è improprio – una parte del precedente trattamento previdenziale dell’ex lavoratore defunto, bensì percepisce una rendita pari ad una frazione predeterminata, in misura variabile, a seconda del grado di parentela, dell’importo percepito dal de cuius.

Sulla base della cosiddetta “legge di stabilità” del 2014, la rendita spettante ai superstiti dei lavoratori deceduti è calcolata sulla base della retribuzione convenzionale massima del settore industria nella misura del 50%, se trattasi del coniuge, del 20% per ciascuno dei figli, del 40% per ciascun figlio che sia rimasto orfano di entrambi i genitori, del 40% per ciascun figlio di genitore divorziato, del 40% per ciò che concerne ciascun figlio naturale riconosciuto o riconoscibile, sia in caso di decesso dell’unico genitore che li abbia riconosciuti, sia in quello di decesso di uno o di entrambi i genitori naturali.

Un aspetto particolare, ed è quello che rappresenta la novità di maggior rilievo rispetto alla normativa precedente, è che al coniuge è attualmente equiparato anche l’unito civilmente. La rendita decorre dal giorno successivo al decesso ed è erogata al coniuge o al soggetto civilmente unito fino alla sua morte, ovvero sino alle nuove nozze o al nuovo patto di unione civile; al figlio minore, fino al 18° anno di età, o fino al compimento del al 21° se studente di scuola media superiore, vivente a carico, senza alcun lavoro retribuito, ovvero al 26° se studente universitario, sempre vivente a carico e senza alcun lavoro retribuito.

Il requisito della vivenza a carico è provato qualora il reddito pro capite dell’ascendente o del collaterale, ricavato dal reddito netto del nucleo familiare superstite sulla base del criterio del reddito equivalente, sia inferiore alla soglia definita dal reddito pro capite, ricavato sulla base del reddito medio netto delle famiglie italiane, pubblicato periodicamente dall’Istat e abbattuto del 15%. La domanda va presentata all’ufficio INAIL competente in base al domicilio del lavoratore deceduto, direttamente allo sportello, ovvero tramite posta raccomandata o PEC; l’interessato ha la possibilità di farsi assistere da un patronato e per quanto riguarda le modalità di erogazione, va segnalato come solo per importi periodici inferiori a 1.000 euro, sia possibile ottenere il pagamento in contanti presso sportelli bancari o postali. Per somme di importo maggiore, l’interessato dovrà dotarsi di conto corrente bancario/postale, oppure di libretto nominativo bancario o libretto di deposito postale.

Roberta Romeo

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