Affari legali

AFFARI LEGALI. Insidia stradale: quando spetta il risarcimento del danno?

Innumerevoli incidenti, sia per gli automobilisti, sia per i pedoni. Un fenomeno che interessa moltissime le città

Il pessimo stato della maggior parte delle strade, spesso dissestate per le intemperie, per lavori di varia natura, e piene di buche più o meno profonde, è causa di innumerevoli incidenti, sia per gli automobilisti, sia per i pedoni; fenomeno, questo, che interessa un po’ tutte le città.

Le cavità e gli avvallamenti cui si fa riferimento vengono definiti, in gergo legale, “insidie stradali”, ma come abbiamo visto già in passato, la giurisprudenza ha individuato dei presupposti affinché essi diano luogo alla possibilità di un risarcimento del danno. Innanzitutto la Corte di Cassazione ha stabilito che debba trattarsi di uno stato di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità, da cui ovviamente discende l’imprevedibilità, integri una situazione di pericolo occulto per l’utente della strada. In poche parole, è pressoché da escludersi che possa essere ritenuta “insidia o trabocchetto” una buca molto grande, ubicata in un luogo non nascosto ma ben visibile, tanto più se segnalata opportunamente o recintata, cosa che peraltro dovrebbe sempre avvenire.

Anche in questo caso avevamo già segnalato parecchie pronunce in senso diverso, alcune a dir poco discutibili, come quella che ha rigettato la domanda di risarcimento perché l’insidia era posta nelle immediate vicinanze dell’indirizzo di residenza dell’attore, circostanza che supporrebbe la conoscibilità dei luoghi da parte del danneggiato.

Altra pronuncia che ha attirato molte polemiche, quella che non ha considerato come trabocchetto stradale il rialzamento del suolo causato dalla crescita smisurata delle radici degli alberi.

Tutte queste ipotesi ovviamente, sono da ricollegarsi alla negligenza della Pubblica Amministrazione, che dovrebbe regolarmente manutenere le strade impedendo l’insorgere di qualsivoglia pregiudizio al cittadino. In forza dell’art.2051 già citato innumerevoli volte, la P.A ha infatti una precisa responsabilità in quanto custode dei beni demaniali, purché vi sia nesso di causalità tra la cosa in custodia, in questo caso la strada, e il danno arrecato. Tale responsabilità viene meno qualora il custode fornisca una prova che l’evento lesivo sia riconducibile al cosiddetto caso fortuito, ovvero ad un accadimento la cui eccezionalità impedisca la possibilità di evitarlo, oppure quando si ravvisi un comportamento superficiale del danneggiato che abbia contribuito al concretizzarsi del sinistro.

Non è certo la prima occasione in cui emerga con chiarezza l’oggettiva difficoltà nel dare un significato certo e predefinito a concetti come “caso fortuito” o “negligenza”, dato di fatto che inevitabilmente si ripercuote sull’esito quanto mai dubbioso della domanda risarcitoria.

Tuttavia, una recente sentenza della Suprema Corte ha segnato una piccola svolta in materia di insidie stradali e sarà cura di questa rubrica approfondirne le ragioni nel prossimo articolo.

Roberta Romeo

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