Affari legali

AFFARI LEGALI. La legittima difesa alla luce delle nuove norme

E' davvero sempre legittima?

Con la Legge n. 36/2019 è intervenuta l’ennesima riforma dell’art. 52 del nostro Codice Penale, disciplinante la cosiddetta “legittima difesa”. Di fronte ad episodi recenti di aggressione alla persona o al patrimonio dall’esito spesso paradossale per la persona aggredita che, nel tentativo di sottrarsi ad atti di violenza con reazioni non meramente passive, è finita essa stessa sotto indagine, passibile persino di soggiacere ad una sanzione penale oltre a dover risarcire l’autore della condotta criminosa, il Legislatore – per la seconda volta in meno di vent’anni – ha tentato di porre rimedio.

Tale scopo è stato perseguito con una sostanziale modifica della norma di cui si discute, nel senso di espanderne sensibilmente la portata scriminante; fatto che, è assai probabile, non mancherà di alimentare polemiche e, forse, di provocare un intervento della Corte Costituzionale, in un senso o nell’altro.Va, a questo punto, chiarita la natura dell’art. 52, nel quadro dei principi generali del nostro ordinamento penale: detta norma stabilisce, insieme ad altre che la seguono, una serie di ipotesi che “scriminano” il reato. In poche parole, la condotta in astratto punibile, perché connotata da tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi contenuti nella disposizione penale incriminatrice, viene privata di un altro dei requisiti che la facciano considerare, nel caso concreto, illecita, viene a mancare, cioè, la sua“antigiuridicità”, ossia la contrarietà all’ordinamento giuridico.

Per ciò che concerne la legittima difesa, l’esigenza di impedire la lesione di un proprio o, in taluni casi, di un altrui diritto fondamentale, ad opera di un’aggressione ingiusta da parte di terzi, a sua volta “giustifica” una determinata condotta che, diversamente, dovrebbe considerarsi illecita. L’esempio più semplice, per riportarci ai fatti di cronaca quotidiana, è quello del proprietario che, di fronte ad un ladro introdottosi furtivamente nella propria abitazione, si scagli su quest’ultimo con il fine di provocarne la fuga e scongiurare un furto ai suoi danni o, ipotesi più grave, al padre che di fronte ad un tentativo di violenza sessuale posto a carico della figliola, si aggredisca il potenziale stupratore per difenderla.

Senonché, fino alla riforma attuale, il ricorso a condotte “attive ed aggressive” di difesa da parte della vittima del reato esponeva quest’ultima a conseguenze di natura giudiziaria: avvio di un procedimento per accertare l’eventuale sanzionabilità penale della condotta posta in essere come reazione, con tutte le possibili conseguenze in termini di disagi, spese per avvocati, e – nei casi peggiori – in termini di condanna penale e risarcimento del danno per l’aggressore, divenuto così – paradossalmente – “vittima”, con una aberrante inversione dei ruoli.

Oggi si può dire che la situazione sia parzialmente mutata. Infatti, da un lato, il principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale rende comunque inevitabile che nelle situazioni di condotta criminosa potenzialmente assistita dalla scriminante di cui all’art. 52, l’autorità giudiziaria sia obbligata ad avviare un’indagine nei confronti del suo autore, proprio al fine di accertarne, con i mezzi e le forme previste dal Codice di Procedura Penale, la sussistenza in concreto; dall’altra, tuttavia, detto accertamento è reso più facile – ed anche più rapido – dalla maggior portata della disposizione in esame, in termini di maggior numero di casi cui potrà applicarsi, e dalla maggior celerità nella conduzione dei relativi procedimenti.

Infatti, fra le disposizioni che fanno da corollario alla riforma, vi è anche quella che inserisce i “processi in materia di legittima difesa” fra quelli che devono avere la precedenza per quanto concerne la fissazione del calendario delle udienze; a tutto ciò vanno aggiunte ulteriori agevolazioni, come la liquidazione delle spese del difensore della persona indagata per un delitto, qualora questo venga archiviato in sede di indagini preliminari, ovvero se vi sia sentenza di non luogo a procedere a seguito di udienza preliminare, o di proscioglimento, perché il fatto non costituisce reato in applicazione della scriminante della legittima difesa.

Spesso, infatti, fino ad oggi, la persona indagata o imputata per un reato potenzialmente “coperto” dalla circostanza della legittima difesa, otteneva una pronuncia a sé favorevole, ma ad un prezzo carissimo in termini economici, dovuto alle spese per la difesa tecnica, che non potevano essere ripetute.

Passando ora all’esame della struttura rinnovata del nostro art. 52 c.p. possiamo rilevare come lo stesso abbia introdotto in primo luogo il concetto secondo cui, in caso di violazione di domicilio da parte di un intruso, indipendentemente dall’ulteriore, eventuale proposito criminoso che lo motivi, il titolare del domicilio stesso si trovi “sempre” (parola aggiunta con la riforma) e comunque sotto l’ombrello protettivo della scriminante, qualora decida di reagire in modo attivo utilizzando un’arma legittimamente detenuta, o altro mezzo, al fine di difendere la propria o l’altrui incolumità, oppure beni propri o altrui, ma in quest’ultimo caso ciò può avvenire solo a condizione che l’intruso non desista ovvero ponga in essere un’aggressione fisica.

Secondariamente, va segnalato come il concetto di “domicilio”, ai fini dell’applicazione della scriminante appena illustrata, sia stato esteso anche ai luoghi di esercizio dell’attività commerciale, imprenditoriale o professionale, non essendo invece più limitato alla sola abitazione. Per tutte le situazioni fin qui esposte, continua tuttavia a valere il principio secondo il quale la reazione difensiva debba essere proporzionata, in concreto, all’offesa che si intenda scongiurare; volendola dire in termini colloquiali facendo ipotesi estreme, anche con l’attuale testo, non si può prendere a fucilate (magari ferendolo gravemente) uno sprovveduto e maldestro ladro che tenti di rubare le galline dal pollaio.

Tuttavia, è indubbio detto principio di necessaria proporzionalità subisca un’importante eccezione per effetto dell’ultimo comma dell’art. 52, che giustifica in ogni caso il ricorso armato a condotte di reazione nel caso in cui, sempre se vi sia introduzione abusiva all’interno del domicilio, l’aggressione alla persona o al patrimonio sia portata utilizzando armi o minaccia di uso di armi, o altri mezzi di coazione fisica da parte di una o più persone.

Infine, con la modifica in questione si esclude l’ipotesi di “eccesso colposo di legittima difesa”: in breve, chi si difenda legittimamente non andrà incontro a sanzioni penali, qualora, involontariamente, causi all’aggressore danni maggiori di quanto da lui previsto o prevedibile. Ciò detto, non è possibile attualmente compiere valutazioni sull’effettiva portata e, soprattutto, sulla sorte che avranno le modifiche apportate all’art. 52, in caso di ricorso alla Corte Costituzionale; solo la prassi applicativa potrà in tempi presumibilmente brevi fornire risposte chiare a riguardo.

Roberta Romeo

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