Affari legali

AFFARI LEGALI. Permessi di lavoro e Legge 104

Nuovo intervento della Cassazione

Risale a poco più di un anno fa, ma è comunque degno di nota, il nuovo intervento della Corte di Cassazione in materia di rapporti fra maturazione del diritto alle ferie e fruizione dei permessi di lavori richiesti per assistenza ad un familiare gravemente disabile.

La pronuncia si inquadra nel più generale tema dei diritti garantiti ai lavoratori che si trovino a dover prestare assistenza ad una persona di famiglia afflitta da un qualche genere di inabilità di particolare importanza. Tema assai delicato, nel quale, proprio in questi giorni, ma sotto altro aspetto rispetto a quello oggi esaminato, si è inserita una sentenza del Tribunale di Milano, che ha ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente che, non accettando l’orario di lavoro stabilito dall’azienda, si assentava dal proprio posto con la motivazione di dover, appunto, assistere il proprio figlio affetto da grave forma di inabilità.

Tornando all’argomento odierno, possiamo sostanzialmente dire che i giudici di legittimità hanno confermato un orientamento già espresso in passato sulla questione “computo dei periodi di permesso fruiti per assistenza a familiare gravemente disabile, ai fini della maturazione delle ferie”, come se – in pratica – essi fossero equiparabili a giorni di lavoro effettivamente prestato.

Sul punto, la Suprema Corte ha dato ancora una volta parere positivo. La vicenda era nata allorché il dipendente di un’impresa, vedendosi decurtare dai giorni di ferie quelli fruiti ai sensi della nota L. n. 104/1992, aveva intentato una causa nei confronti del proprio datore di lavoro.

Nel merito, la Corte d’Appello territoriale aveva dato ragione al lavoratore, ritenendo illegittimo il comportamento datoriale. A conferma di quanto sostenuto dai giudici di secondo grado, la Cassazione, confermando precedenti pronunce (sentenza n. 15435/2014 e ordinanza n. 14187/2017), ha ribadito che i permessi di cui alla Legge 104 – in particolare, per quanto ci interessa, quelli previsti dall’art. 33 – si inseriscono nel più generale sistema di tutela delle persone affette da disabilità, predisposto dalla normativa costituzionale interna e da quella internazionale.

L’obiettivo perseguito da tali previsioni è quello di scongiurare ogni incidenza negativa sull’uso dei permessi, che possa indurre il lavoratore a rinunciare ad essi, così di fatto rendendo nulla la tutela che, invece, si è voluta in questo modo assicurare a persone particolarmente bisognose di assistenza.

Il principio in questi termini ribadito dai giudici di legittimità trova unica eccezione, sempre secondo l’orientamento qui illustrato, nel caso in cui la fruizione dei permessi di cui si discute coincida con quella dei “congedi parentali” e si sovrapponga temporalmente ad essi, trovando applicazione in detti casi la speciale disciplina in materia.

Invero, mentre i permessi ex L. n. 104 hanno per loro natura una durata limitata, i congedi motivati con l’assistenza per malattia dei figli possono avere un’estensione temporale ben maggiore e, quindi, condizionare in modo sostanziale l’esecuzione della prestazione lavorativa nel suo complesso, fino a determinarne una vera e propria sospensione, al punto che, come prevede la relativa disciplina, la retribuzione del lavoratore durante la loro fruizione subisce una graduale, progressiva riduzione.

L’eventuale cumulo dei permessi ex art. 33 L. n. 104/1992 con quelli per congedo parentale andrà pertanto soggetto a differente trattamento, chiaramente meno favorevole, anche sotto l’aspetto della maturazione dei periodi di ferie.

Roberta Romeo

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