Affari legali

AFFARI LEGALI. Risarcimento danno da parte dell’estetista: la Cassazione stravolge la sentenza di primo grado

Era stata dichiarata colpevole del reato di lesioni personali colpose

Nell’articolo della scorsa settimana si è parlato di una sentenza piuttosto bizzarra emessa dal Giudice di Pace di Padova con la quale era stata dichiarata colpevole del reato di lesioni personali colpose, la titolare di un centro estetico. Quest’ultima, infatti, era stata ritenuta negligente poiché non si era accertata che la cliente non soffrisse di particolari allergie prima di consentirle di applicare una crema solare e di sottoporsi ad una seduta abbronzante.

In particolare, aveva colpito il fatto che alla titolare fosse stata contestata la mancata richiesta di un certificato medico o un’autocertificazione attestante l’idoneità della cliente ad usufruire di taluni trattamenti di bellezza, prima di offrire i propri servizi.

Per ragioni del tutto intuibili, la malcapitata estetista non ha accettato la tesi esposta nella pronuncia di primo grado e ha portato questa storia al cospetto della Cassazione, la quale ha chiarito che secondo l’inquadramento normativo l’estetista sia in una posizione di garanzia, ai sensi dell’art.40, secondo comma c.p., a tutela dell’incolumità di coloro che si sottopongono al trattamento estetico, tanto in forza del principio del “neminem laedere”,quanto nella sua qualità di custode delle attrezzature che utilizza, per cui è anche civilmente responsabile dei danni provocati dalla cosa, tranne nell’eventualità in cui venga dimostrato il cosiddetto caso fortuito.

Tuttavia, nella fattispecie concreta presa in esame, il Giudice di Pace avrebbe dovuto accertare, secondo gli Ermellini, se l’imputata fosse responsabile delle lesioni subite dalla persona offesa per non aver adottato le opportune cautele finalizzate a constatare la non pericolosità dei prodotti usati e il corretto funzionamento delle lampade solari. In base a giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, sottolinea la Suprema Corte, “è necessario individuare la legge di copertura, onde ancorare l’accertamento dell’esistenza del rapporto di causalità a solide basi scientifiche e non al mero intuito del giudice o a massime di esperienza non verificate”.

La Cassazione ha dunque accolto il ricorso della titolare del centro estetico, ritenendolo fondato perché non era stato dimostrato il reale collegamento tra l’insorgenza della dermatite e l’allergia ad alcuni componenti del cosmetico fornito dal negozio. E anche qualora detto nesso di causalità fosse stato a suo tempo accertato in relazione ad una legge scientifica, il giudice di primo grado avrebbe dovuto appurare la causalità della colpa, che di per sé richiede una valutazione squisitamente normativa, che consiste nell’assodare la violazione della regola cautelare, la prevedibilità dell’evento che si sarebbe potuto evitare, nonché la concretizzazione del rischio.

Roberta Romeo

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