Affari legali

AFFARI LEGALI. Tutela dei minori

Esiste un diritto degli zii ad avere contatto con i nipoti?

Un aspetto che non emerge di frequente nel più generale contesto della tutela dei legami affettivi dei minori in presenza di crisi nei rapporti fra i genitori, è quello del rapporto con alcuni dei congiunti prossimi, con particolare riferimento agli zii.

Invero, mentre per ciò che concerne i legami con con i genitori la legge ha naturalmente approntato specifiche tutele e garanzie, pressoché identiche a prescindere dal fatto che sussista o meno un rapporto coniugale, e a differenza di quanto accaduto con riguardo ai nonni – per i quali è stata la giurisprudenza ad elaborare un efficace strumento di tutela, giungendo a minacciare la privazione della ormai impropriamente denominata potestà, alla madre o al padre che impedissero al figliolo i contatti con i genitori del compagno/a o coniuge defunto – con riferimento agli zii, la tutela del loro legame affettivo con i nipoti risultava, almeno fino a qualche anno fa, sostanzialmente affievolita, anche se non del tutto assente.

Già prima delle recenti riforme, una pronuncia del Tribunale dei Minori di Milano aveva ritenuto che se, da un lato, non si può configurare in capo agli zii un vero e proprio diritto soggettivo di visita del nipote, dall’altro non è neppure consentito ad uno dei genitori di vietare ai propri figli di intrattenere contatti con i parenti propri o dell’altro, senza un giustificato motivo. A fondamento di questa decisione, i giudici milanesi hanno posto il riconoscimento proprio in favore degli zii (oltre che, ovviamente, dei nonni e di altri parenti stretti) di “un interesse legittimo a sollecitare un controllo giudiziario sull’esercizio della responsabilità genitoriale” (Decr. Trib. Min. Milano 25 marzo 2011).

Più di recente, a seguito dei mutamenti intervenuti nella normativa sui rapporti tra i minori e la propria famiglia di origine, la Suprema Corte, con sentenza n.5097 del 5.03.2014, ha di fatto esteso anche agli zii le medesime e più pregnanti tutele fino a poco tempo fa assicurate ai soli ascendenti di secondo grado, ritenendo sussistente non tanto il diritto degli uni e degli altri a mantenere i contatti con i nipoti, quanto il diritto di questi ultimi di conservare il più possibile rapporti significativi con i familiari.

Con tutte le eccezioni del caso concreto, quindi, è oggi possibile affermare che anche gli zii possano aspirare ad ottenere giudizialmente la salvaguardia della propria relazione affettiva con i figlioli di fratelli e cognati.

Roberta Romeo

Studio legale EGIDI
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Antonio Marino

Cinquantunenne ma con lo spirito da eterno ragazzo. Adoro la compagnia degli amici con la 'A' maiuscola, la buona tavola e le buone birre. Appassionato di politica ma quella con la 'P' maiuscola, sposato più che felicemente. Difetti: sono pignolo. Pregi: sono pignolo

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