Affari legali

AFFARI LEGALI. Personalizzazione del danno non patrimoniale. Di cosa si tratta?

E’ ormai noto che in caso di lesioni – riportate, per esempio, a seguito di un sinistro provocato da altri – la vittima abbia diritto al risarcimento del danno, la cui quantificazione si basa sulle classiche tabelle all’uopo predisposte, che tengono conto tanto dell’età, quanto della percentuale di invalidità alla stessa riconosciuta.

In passato venivano individuati diversi tipi di danno, ma nel 2008 la Cassazione a sezioni unite ha introdotto il concetto di unicità del danno non patrimoniale, che include quello morale, quello biologico e quello esistenziale.

Se da una parte infatti occorre considerare tali, differenti voci in sede di liquidazione, dall’altra quest’ultima deve inevitabilmente presentare un carattere unitario, atteso che le tabelle utilizzate per il risarcimento servono al ristoro delle conseguenze ordinarie del sinistro occorso e forniscono una valutazione complessiva delle sofferenze patite.

Detto principio ha lo specifico scopo di evitare che lo stesso tipo di pregiudizio venga computato più volte assegnandogli un diverso nome, effettuando quindi una distinzione solo formale. Per conseguenze ordinarie si intendono quelle che qualsiasi soggetto con le medesime lesioni normalmente subirebbe, perché logicamente ricollegabili a quel genere di evento traumatico.

Soltanto nell’ipotesi in cui vi siano delle peculiarità nel caso in esame, ossia delle conseguenze cui un altra persona non sarebbe andata incontro pur avendo le stesse lesioni, è possibile applicare il criterio della cosiddetta personalizzazione, consistente nel riconoscere alla vittima un importo superiore rispetto a quello indicato nelle tabelle in questione. La Suprema Corte, con numerose sentenze susseguitesi nel corso degli ultimi anni, ha ribadito infatti che “le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit -ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità sarebbe impossibile non subisse – non giustifichino alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”.

Roberta Romeo

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