Affari legali

AFFARI LEGALI. Sanzioni amministrative e Codice della Strada

Paga il conducente o il proprietario?

E’ noto il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 196 del Codice della Strada, il proprietario del veicolo è obbligato al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria conseguente all’accertata violazione, in solido all’autore materiale della medesima, nel caso in cui, ovviamente, le due figure non coincidano tra loro. Naturale corollario di tale previsione è che colui che materialmente ha effettuato il pagamento abbia poi diritto di rivalsa sull’altro.

Senonché, nell’eventualità in cui l’autore materiale della trasgressione, da una parte, ed il proprietario (o usufruttuario, piuttosto che locatario in leasing) del veicolo, dall’altra, non si identifichino nel medesimo soggetto, le rispettive posizioni giuridiche – pur in presenza di un solidale obbligo al pagamento – possono trovarsi fra loro in conflitto, poiché gli effetti della condotta dell’uno possano riverberarsi, suo malgrado, sull’altro.

Questo tema è stato preso in esame dalla Corte Costituzionale, la quale, con una pronuncia risalente al 2005, ha stabilito che, nel caso in cui il proprietario del veicolo (in ipotesi diverso dal conducente, autore della violazione contestata) proceda al pagamento della sanzione pecuniaria senza proporre impugnazione avverso il verbale che la contenga, tale contegno non potrà in alcun modo precludere al conducente di adire l’autorità amministrativa, o in alternativa, quella giudiziaria, al fine non tanto di ottenere l’annullamento, quanto di accertare l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio, onde precluderne l’effetto pregiudizievole nei suoi confronti. Secondo la Corte, infatti, quest’ultimo deve ritenersi portatore di un interesse distinto da quello del proprietario (ossia scongiurare la decurtazione dei punti ove prevista) e potenzialmente anche confliggente con esso (evitare l’azione di regresso nei suoi confronti), ma egualmente meritevole di tutela, ai sensi degli art. 3 e 24 della nostra Carta Fondamentale.

Il principio cristallizzato pare tranquillamente essere applicabile all’ipotesi simmetrica, in cui cioè sia il contravventore materiale a provvedere al pagamento della sanzione; anche in tal caso sussiste, invero, un potenziale conflitto fra gli interessi dei due soggetti, generato proprio dal vincolo solidale al pagamento previsto dal citato art. 196, ultimo comma, C.d.S..

Non resterà che attendere le eventuali sentenze a riguardo da parte dei giudici investiti della questione.

Roberta Romeo

Mostra Altro

Articoli Correlati

Pulsante per tornare all'inizio